Viene prima il Diritto o la Giustizia?


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Viene prima il Diritto o la Giustizia?


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Premessa

            La presente spontanea riflessione, è nata dalla lettura di un interessante intervento su san Tommaso e il diritto propostami da un caro amico[1], ma anche in vista del prossimo Congresso della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo in quanto cercherà proprio di approfondire il rapporto tra il diritto e la giustizia[2]. La propongo senza alcuna pretesa, ma con la speranza di provocare, in chi la leggerà, dal cultore e dall’operatore del diritto come anche a chiunque prima o dopo nella propria esistenza è ‘toccato’ dal diritto[3] e percepisce l’imprescindibile esigenza, che più di qualche volta diventa vera e propria sete, di giustizia. Quindi, facendo appello a quel buon senso che è condizione per vivere in modo consapevole ciò che fa parte necessariamente della nostra vita, del nostro quotidiano, fatto di relazioni tra persone che hanno una loro dinamica e delle esigenze intrinseche, precedenti ad ogni norma giuridica, solo successivamente compresa ed imposta da chi ne ha l’autorità, attraverso un determinato ordinamento giuridico. La stessa forma interrogativa della riflessione potrebbe indurre a concludere di trovarci nella stessa condizione di chi si sente domandare retoricamente: è nato prima l’uovo o la gallina? Un paradosso illogico che conserva il suo carattere di sfida alla ragione, vista la relazione di causa-effetto (ogni effetto ha una causa!) tra la gallina che fa l’uovo dal quale a sua volta nasce la gallina, e questo al di là della risposta della scienza. Lo stesso paradosso si pone nel rapporto tra il Diritto e la Giustizia? Vediamo brevemente di vedere come stanno le cose osservando la realtà alla luce di una ragione che oggi, contrariamente a quanto si possa credere, deve essere svegliata, per fare tesoro di quell’esperienza che è patrimonio comune di tutti, e non è possibile sprecare, a prescindere dai titoli di studio che si possono possedere. Consapevole più che mai che il modo migliore per contestare un’idea sbagliata non è di fare la guerra a chi la propaga, ma di provare che esiste una soluzione vera o migliore, o entrambe allo stesso tempo, che non tenta di piegare la verità al soggettivismo, ma prende atto che l’adeguarsi al principio di realtà, alla natura umana e delle cose è l’unica soluzione e scelta che paga veramente.

Partiamo da un dialogo …

            Per evitare quindi ogni astratto discorso riguardo i rapporti tra il Diritto e la Giustizia inizio trascrivendo un dialogo, che mi è ritornato in mente e che riassume l’esperienza comune, tratto dal film Philadelphia del 1993, diretto da Jonathan Demme, con due attori di calibro come Tom Hanks e Denzel Washington. Il film racconta la storia di un avvocato che lavorava in un importante studio legale a Philadelphia, licenziato dopo la scoperta che era malato di AIDS. Il dialogo che riporto è tra Andrew Beckett (=A [Andrew]-Hanks) interrogato durante il processo dal suo avvocato Joe Miller (=L [Lawyer]-Washington): “L: Sei un bravo avvocato Andrew?; A: Sono un eccellente avvocato!; L: Cosa fa di te un eccellente avvocato?; A: Amo il diritto!; Conosco il diritto. Sono eccellente nella pratica! (procedure); L: Cosa ami del diritto Andrew?; A: Molte cose. Che cosa amo di più del diritto? L: Sì! A: È che ogni tanto, non spesso, ma a volte… riesci a fare in modo… che la giustizia sia fatta. È davvero elettrizzante quando succede!; L: Grazie Andrew!”[4].

           In poche battute si può dire che è sintetizzata l’opinione comune circa la relazione tra il diritto e la giustizia, cioè che scopo principale del diritto è di realizzare la giustizia, che la giustizia è una realtà che precede la ‘legge’ ed infatti si va da un giudice affinché ‘renda’ giustizia e non che la ‘faccia’, in quanto deve solo riconoscere ciò che si è realizzato in precedenza oggettivamente. Si va dal giudice in primo luogo non perché applichi la legge, ma perché renda giustizia applicando ciò che si presuppone essere una legge giusta ad un caso particolare, nella consapevolezza (si spera) che sì “La legge è uguale per tutti”, ma non tutti sono uguali davanti alla legge! Però, le cose stanno proprio così? Cerchiamo, come punto di partenza, di esporre i termini e i loro significati seguendo alcune indicazioni che ci vengono dalla nostra civiltà e tradizione giuridica.

… tenendo presente il contributo della tradizione classica …

           La consapevolezza di essere come dei nani sulle spalle di coloro che sono stati veri e propri giganti del pensiero in genere e nell’ambito della civiltà giuridica in particolare, è senz’altro indice di buon senso ed evita di perdere del tempo prezioso nella scoperta ‘dell’acqua calda’. In questa prospettiva mi sembra allora opportuno qui ricordare, anche se velocemente, alcuni punti significativi sulle relazioni diritto-giustizia che ci sono stati trasmessi dalle civiltà greca, romana e cristiana medievale.

Per i greci il diritto è riferito essenzialmente all’essere, al cosmos come ordine naturale delle cose (cf Werner Jaeger 1888-1961), distinguendo tra dikaion, il giusto contenuto del diritto, e nomos, la norma che non è altro che il ‘contenitore’, lo strumento attraverso il quale si pone ciò che è giusto. Quindi il diritto è prima di tutto un ordine intrinseco alla realtà delle cose, ma anche un’esigenza intrinseca delle relazioni tra gli uomini. D’altra parte è interessante notare, per la rilevanza di quanto sosterrò in seguito per la comprensione e l’applicazione del diritto che, almeno rimanendo a quanto espresso da Aristotele nelle sue opere Politica ed Etica Nicomachea, il fine proprio della politica è il bene comune.

            Per i giuristi romani il diritto è la scienza del giusto e dell’ingiusto e Ulpiano (170-228) in modo lapidario ricorda che “Questi sono i precetti del diritto: vivere onestamente, non recare danno ad altri, attribuire a ciascuno il suo”[5] ammonendo in un altro frammento coloro che desiderano dedicarsi a questa arte: “Bisogna che chi vuole occuparsi del diritto sappia per prima cosa da dove deriva il nome diritto. Diritto deriva da giustizia, infatti, secondo l’elegante definizione che ne dà Celso, il diritto è la disciplina che ha per oggetto il bene e l’equità. Ragion per cui ci si potrebbero chiamare sacerdoti”[6]. Quindi emerge abbastanza chiaramente che il giurista ha una funzione sacra tanto da essere ritenuto un sacerdote della giustizia “…nella consapevolezza che il diritto (ius) deriva dalla giustizia (iustitia), e che da essa trae origine: la giustizia, quindi, risulta sovraordinata al diritto, come manifestazione di un immutabile principio di equità”[7]. Altro aspetto di fondamentale importanza, purtroppo quasi sistematicamente non tenuto presente quando ci si trova a che fare con quanto è giuridico, cioè che riguarda il dovuto (debitum), lo cogliamo dal giureconsulto Paolo che giustamente nota che non si trae il diritto dalle regole, ma al contrario sono quest’ultime che sono logica e pratica conseguenza del diritto, infatti: “… non dalla regola si ricava il diritto, ma dal diritto si trae ciò che costituisce la regola[8]. Con buona pace del formalismo giuridico di ogni tempo e di ogni ordinamento giuridico. In ogni caso, la comune percezione è che il diritto deve stabilire ciò che è giusto, anche se, come vedremo, propriamente parlando, la realtà è un po’ diversa se andiamo ad approfondire che cosa si può intendere per diritto e nella presa d’atto che esso è un concetto polisemico[9] e di conseguenza bisogna comprendere in quale contesto e con quale significato lo si usa.

            Tale concezione del diritto come ordine e disciplina del bene e del giusto è continuata dal cristianesimo, ma assume un significato e una direzione profondamente diversa a causa di quanto rivelatoci da Cristo: Dio è creatore e redentore è un Dio ‘personale’, Padre, Figlio e Spirito Santo con il quale l’uomo è chiamato ad un rapporto personale, quello proprio di un figlio con un Padre. Concludendo che se Dio è Padre e gli uomini sono suoi figli, essi sono tra loro non meri ‘soci’ (con un relazione che si basa sul mio-tuo), ma veri fratelli (in una relazione che si dà tra un io-tu). Per la patristica e la teologia medievale la scientia iuris era considerata civilis sapientia e quindi alla fine pars philosophiae (cf S. Cotta), ragione per la quale il diritto richiedeva la conoscenza della natura dell’uomo e del suo valore, rinviando così al problema del suo ‘fondamento’. Per questa ragione il diritto positivo posto dall’uomo, la legge giuridica è collocata in un sistema molto più vasto di leggi che la ricollegano nei diversi livelli proprio al suo ultimo fondamento: Dio creatore e redentore. San Tommaso d’Aquino (1225-1274) riassume in modo magistrale questa verità quando nella Somma Teologica distingue quattro tipi di legge: 1) la legge eterna; 2) la legge divina naturale; 3) la legge divina positiva e ultima la 4) la legge umana (cf S. Th., I-II, qq. 90-97). Successivamente,  però, l’Aquinate si chiede espressamente se il diritto è l’oggetto della giustizia e prima di rispondere riprende sant’Isidoro: “S. Isidoro nel medesimo libro insegna, che ‘il diritto, o ius, deve il suo nome al fatto che è il giusto’. Ora, il giusto è oggetto della giustizia: poiché, a detta del Filosofo, ‘tutti convengono nel dire che la giustizia è quell’abito da cui derivano le azioni giuste’. Dunque il diritto è oggetto della giustizia”[10]. Concludendo che a: “… differenza delle altre virtù l’oggetto della giustizia viene determinato in modo speciale, ed è chiamato il giusto. Ed è questo precisamente il diritto. Perciò è evidente che il diritto è l’oggetto della giustizia”[11]. Proprio in questo contesto, come ho sopra accennato, deve anche essere riconsiderata e meglio compresa la finalità della legge che è generalmente indicata nel bene comune (cf S. Th., I-II, q. 90, a. 2). Infatti, anche qui, propriamente parlando il bene comune è il fine della politica, come ha ben evidenziato Aristotele, ma che solo attraverso il diritto e la legge può realizzare la giustizia che sola permette quella vera pace che è condicio sine qua non del bene comune: “…opus iustitiae pax …” (Is 32, 17)[12].

… però la conclusione è che viene prima il Diritto e poi la Giustizia

            Rimanendo nella presente riflessione, per ragioni di spazio, a quanto pacificamente acquisito fino almeno a san Tommaso, emerge quindi chiaramente che il diritto, il giusto, è l’oggetto della giustizia e che quindi questa ‘precede’ il diritto e che quindi il diritto è chiamato a porsi al servizio della giustizia. Però, approfondendo la problematica e tenendo presente quanto affermato dal giureconsulto Paolo e soprattutto quanto san Tommaso ha scritto in riferimento ai vari tipi di legge, nella realtà le cose non stanno proprio così. Infatti, se si tiene presente l’orizzonte in cui si relazionano in modo proprio il diritto e la giustizia, la giustizia è atto secondo in quanto non può che essere successivo a ciò che deve essere previamente determinato, e non può non esserlo, per diritto divino naturale o positivo. Questa presa d’atto è giustificata dal prof. Hervada quando, in suo noto scritto, si pone appunto la seguente questione: viene prima il Diritto o la Giustizia? Anche se i più risponderebbero la Giustizia, il prof. Hervada fa notare, a mio avviso giustamente, che così non è nella realtà. Infatti, se l’atto di giustizia consiste nel dare a ciascuno il suo, affinché esista questo atto di Giustizia deve preesistere il suum del Diritto. Perciò l’atto di costituzione del Diritto deve precedere l’atto di Giustizia. Questa segue il Diritto, e l’attribuzione/determinazione stessa che crea il Diritto, per questa ragione il Diritto è anteriore alla Giustizia: la costituzione del Diritto non è un atto di Giustizia, lo precede! Quindi, sempre l’atto di Giustizia è un atto successivo, e dire che il Diritto deve essere giusto o che il Diritto positivo umano è opera di giustizia ha senso solo se si dà un Diritto preesistente in relazione al quale può e deve essere giusto[13]. Questo Diritto è il Diritto divino, naturale o positivo, che non può essere ignorato o tenuto nel debito conto giustificandosi che la cultura attuale non lo comprende o lo rifiuta. Usando un’immagine eloquente, ed una materia neutra, non dobbiamo dimenticare che per insegnare il latino a Pierino, l’insegnante dovrà conoscere bene il latino ed anche Pierino in modo che il suo insegnamento sia proficuo. Sicuramente esso non lo sarà se l’insegnante, vista la difficoltà di Pierino ad imparare, cambiasse la grammatica e la sintassi con l’intento di venirgli incontro!!! Perciò, alla fine, ha senso parlare di Diritto giusto solo supponendo l’esistenza del Diritto divino, naturale e positivo, perché solo rispetto a questo si dà vera Giustizia[14]. Sono convinto che questa è un’illuminante e disarmante verità con la quale non ci si può dispensare di confrontarsi.

In questa prospettiva, allora, non sfugge l’importanza di ripensare l’odierna ideologica concezione di un diritto frutto dell’opinione della maggioranza o del consenso di chi detiene il potere e può usare la forza che molte volte, nella realtà, si traduce in mera violenza. Quante aule parlamentari negli ultimi secoli hanno votato leggi razziste, discriminatorie, contro i più deboli e indifesi? Diversi dei principi costitutivi di quella che è sempre stata ritenuta la civiltà giuridica occidentale, sono tali per essere stati colti da quella natura umana che non muta – perché altrimenti sarebbe inesorabilmente altro – e che quindi non può vederli cambiare. Il diritto alla vita, il diritto ad una giusta difesa, la presunzione di innocenza al di là di ogni ragionevole dubbio, l’onere della prova che ricade su chi afferma o accusa, l’irretroattività della legge, il favor rei, il favor libertatis e lo stesso principio di legalità sono principi ed elementi costitutivi di una società che intende avere rapporti secondo la logica della giustizia e non della forza. I vari ordinamenti giuridici li hanno solo tradotti in norme positive riconoscendo il loro valore intrinseco che si autoimpone ed è vitale per il buon andamento stesso della società. Quindi principi non negoziabili o soggetti a compromesso in quanto abdicare alla loro vigenza significa semplicemente condannarsi ad avere l’arbitrio del ‘comandante’ di turno (individuo o lobby che sia) come unico ed esclusivo criterio di soluzione, dimostrazione di esercizio di potere e di forza, ma sicuramente non di autorità. La giusta e sacrosanta battaglia per i cosiddetti ‘diritti umani’ (diritti naturali e non fondamentali) ha allora senso, se non vuole essere un comodo paravento o inutile dichiarazione di principio, alla luce della pacifica accoglienza dell’esistenza di un diritto naturale che l’uomo non si è dato e non potrà mai darsi o togliersi nonostante pensi possa riuscirci in certi momenti, in quelli che non sono altro che deliri di onnipotenza che, quanto più in alto spingono, più grande rendono il fracasso della caduta. Allora quanto fin qui ho cercato di evidenziare in modo spero semplice, ma non semplicistico, non è pura teoria, accademia per chi non ha nient’altro di più importante da fare, ma è esattamente il contrario, cioè è la presa di coscienza che se vogliamo perseguire la salvaguardia della dignità di ogni persona, dei diritti umani non possiamo non prendere atto della verità di cui l’uomo è portatore in quanto creato da Dio. In questo ambito guai a trovarsi nelle mani di persone ‘ignoranti’, perché come ha giustamente scritto il famoso drammaturgo tedesco: “”Nulla è più terribile di un’ignoranza attiva!”[15], e ciò vale in modo speciale nell’ambito del diritto e della giustizia. Anche perché, come mi ha detto qualche giorno fa un altro caro collega docente e amico: “Dio perdona sempre, ma la vita e la natura no! O quasi mai …”.

Basilica Santuario di Santa Maria del Sasso, Bibbiena (Arezzo), 19 giugno 2021

P. Bruno, O. P.


[1] Cf G. Minnucci, Tommaso d’Aquino e il diritto: fra storia e attualità. Brevi note, testo del discorso introduttivo tenuto il 14 marzo 2015, a Roccasecca, nella Chiesa di Santa Margherita, in occasione della seduta inaugurale del Convegno Dai primi agli ultimi giorni di Tommaso d’Aquino. Successivamente pubblicato nella sostanza: I diritti umani: un approccio storico-giuridico, in Il cristianesimo ed i grandi educatori del ‘900. Le religioni come sistemi educati, a cura di A. Castelnuovo, Livorno 2017, pp. 159-170. Colgo l’occasione per ringraziarlo sentitamente, oltre che per l’invio di questo testo, anche per la sua attenta revisione di molti dei miei testi in questi ultimi anni.

Inoltre, non potendo dilungarmi oltre approfittando della pazienza di chi legge, metto qui in nota (così come le ho ricevute) alcune osservazioni trasmessemi da un docente al quale ho inviato il presente testo in anteprima, con il solo intento di ‘stimolare’ ancora di più la riflessione nella ricerca di ciò che è vero, buono e giusto. “Caro Bruno, fila. Ovviamente fila. Secondo me sono i presupposti diversi. Non mi pare che il mondo romano presupponesse l’esistenza del diritto divino (naturale o positivo). Logico quindi pensare alla iustitia come presupposto e allo ius (naturale, gentium, civile) come conseguenza, e al ruolo del giurista come sacerdos iustitiae. Non così, ovviamente, per il cristianesimo e per i Padri. Il rapporto si rovescia. Concludo circa i diritti umani con una punta polemica: Se partiamo dal tuo presupposto, e se parliamo di universalizzazione dei diritti umani – lo dico brutalmente – ci sarà un diritto divino “cristiano” e un diritto divino “islamico”, con la conseguenza di una giustizia “cristiana”, di una “islamica” etc. etc. Lo scontro sarà dunque inevitabile perché diversa è la fonte. Credo che i romani avessero compreso che per tenere tutti sotto lo stesso “cappello” imperiale occorreva far riferimento allo ius naturae (commune agli uomini e agli animali), diritto che in età moderna verrà “ristretto” agli uomini che sono in communione [sic!] fra loro. Il passo successivo sarà la secolarizzazione del diritto e, infine, l’idea che il diritto – nell’età dei codici – coinciderà con la legge. Solo col secondo dopoguerra ci sarà un ritorno ai principi del diritto naturale. Ma il discorso sarebbe lungo e ci porterebbe ai confini … del diritto e della giustizia. Parole in libertà le mie. Ripeto, il tuo testo fila. A presto …”.

[2] Sarà il XVII Congresso e si terrà a Parigi nel settembre 2022. Per ulteriori informazioni si veda: https://www.consociatio.org/

[3] Il diritto aderisce alla vita della persona come la carne aderisce alle ossa: adhaeret ossibus (cf S. Cotta).

[4] Di seguito l’originale in lingua inglese: “L: Are you a good lawyer Andrew? A: I’m an excellent lawyer! L: What makes you an excellent lawyer? A: I love the law! I know law. I excel at practicing! L: What do you love about law Andrew? A: Many things. What do I love most about the law? L: Yes! A: I that every now and again, not often, but occasionally… you get to be a part… of justice being done. It really is quite a thrill when that happen! L: Thank you Andrew!”.

[5] La Regola completa è: “Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere” (D. 1.1.10pr). La cui traduzione è: “La giustizia consiste nella costante e perpetua volontà di attribuire a ciascuno il suo diritto. Le regole del diritto sono queste: vivere onestamente, non recare danno ad altri, attribuire a ciascuno il suo”.

[6] “Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. Est autem a iustitia appellatum; nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet” (Dig. 1. 1. 1.).

[7] Cf G. Minnucci, Tommaso d’Aquino e il diritto …, dove ad un certo punto specifica: “In un altro frammento, questa volta del giureconsulto Ulpiano di Dig. 1. 1. 10. nel quale il giurista sottolinea che il diritto (ius) deriva dalla giustizia (iustitia). Una derivazione non solo nella sua radice etimologica, ma nella sua realtà effettiva e sostanziale”.

[8] “… non ut ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat” (Dig. 50. 17. 1.). In questo contesto mi permetto di suggerire di riflettere su alcuni dati della nostra quotidiana esperienza che vede due atteggiamenti delle persone di fronte alle regole che vigono a tutela della vita e della salute delle persone. Comportamenti, alcuni, per altro di semplice rispetto e buona educazione, che provengono da persone che svolgono ruoli e compiti diversi nella società, ma che hanno in comune il volere dimostrare di essere al di sopra delle regole, per esempio: coloro che sistematicamente passano con il rosso ovvero coloro che dovrebbero far rispettare un modo di comportarsi, per esempio di mettere la cintura di sicurezza quando si è in macchina o mettere la cuffia e farsi la doccia prima di entrare nella piscina, e sistematicamente e platealmente non lo fanno. Persone che nel periodo di pandemia con fare sprezzante non mettono la mascherina nei luoghi pubblici, come altre che non osservano il dovuto comportamento in chiesa o quando entrano in case di altri, fino ad arrivare a chi sistematicamente non dà mai un segno di ricevuta ad un whatsApp o ad una email. Dimostrazione che forse più di qualcuno non ha capito il senso di quanto appartiene all’ABC del vivere insieme con gli altri e ci è stato trasmesso dal Digesto.

[9]polisèmico agg. [der. di polisemia] (pl. m. –ci]. – In linguistica, di vocabolo (o espressione, o in genere segno linguistico) che presenta polisemia, che è cioè portatore di più significati; anche, di ideogramma e segno di alcune scritture non alfabetiche, che può essere letto in più modi” (in https://www.treccani.it/vocabolario/polisemico/, consultato il 17-VI-2021).

[10] “Sed contra est quod Isidorus dicit, in eodem, quod ius dictum est quia est iustum. Sed iustum est obiectum iustitiae, dicit enim philosophus, in V Ethic., quod omnes talem habitum volunt dicere iustitiam a quo operativi iustorum sunt. Ergo ius est obiectum iustitiae” (II-II, q. 57, a. 1 s. c.).

[11] “Et propter hoc specialiter iustitiae prae aliis virtutibus determinatur secundum se obiectum, quod vocatur iustum. Et hoc quidem est ius. Unde manifestum est quod ius est obiectum iustitiae” (II-II, q. 57, a. 1 c.).

[12] Su questo punto invito a rileggere tutto il discorso di Benedetto XVI al Reichstag di Berlino pronunciato il 22 settembre 2011, riporto qui solo una breve, ma significativa citazione: “Naturalmente un politico cercherà il successo senza il quale non potrebbe mai avere la possibilità dell’azione politica effettiva. Ma il successo è subordinato al criterio della giustizia, alla volontà di attuare il diritto e all’intelligenza del diritto. Il successo può essere anche una seduzione e così può aprire la strada alla contraffazione del diritto, alla distruzione della giustizia. “Togli il diritto – e allora che cosa distingue lo Stato da una grossa banda di briganti?” ha sentenziato una volta sant’Agostino. Noi tedeschi sappiamo per nostra esperienza che queste parole non sono un vuoto spauracchio. Noi abbiamo sperimentato il separarsi del potere dal diritto, il porsi del potere contro il diritto, il suo calpestare il diritto, così che lo Stato era diventato lo strumento per la distruzione del diritto – era diventato una banda di briganti molto ben organizzata, che poteva minacciare il mondo intero e spingerlo sull’orlo del precipizio. Servire il diritto e combattere il dominio dell’ingiustizia è e rimane il compito fondamentale del politico. In un momento storico in cui l’uomo ha acquistato un potere finora inimmaginabile, questo compito diventa particolarmente urgente. L’uomo è in grado di distruggere il mondo. Può manipolare se stesso. Può, per così dire, creare esseri umani ed escludere altri esseri umani dall’essere uomini. Come riconosciamo che cosa è giusto? Come possiamo distinguere tra il bene e il male, tra il vero diritto e il diritto solo apparente? La richiesta salomonica resta la questione decisiva davanti alla quale l’uomo politico e la politica si trovano anche oggi. In gran parte della materia da regolare giuridicamente, quello della maggioranza può essere un criterio sufficiente. Ma è evidente che nelle questioni fondamentali del diritto, nelle quali è in gioco la dignità dell’uomo e dell’umanità, il principio maggioritario non basta: nel processo di formazione del diritto, ogni persona che ha responsabilità deve cercare lei stessa i criteri del proprio orientamento. […] In base a questa convinzione, i combattenti della resistenza hanno agito contro il regime nazista e contro altri regimi totalitari, rendendo così un servizio al diritto e all’intera umanità. Per queste persone era evidente in modo incontestabile che il diritto vigente, in realtà, era ingiustizia. Ma nelle decisioni di un politico democratico, la domanda su che cosa ora corrisponda alla legge della verità, che cosa sia veramente giusto e possa diventare legge non è altrettanto evidente. Ciò che in riferimento alle fondamentali questioni antropologiche sia la cosa giusta e possa diventare diritto vigente, oggi non è affatto evidente di per sé. Alla questione come si possa riconoscere ciò che veramente è giusto e servire così la giustizia nella legislazione, non è mai stato facile trovare la risposta e oggi, nell’abbondanza delle nostre conoscenze e delle nostre capacità, tale questione è diventata ancora molto più difficile” (in https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110922_reichstag-berlin.html, consultato il 18-VI-2021).

[13] Solo in questa prospettiva trova piena applicazione la famosa definizione ‘formale’ di san Tommaso della legge (cf S. Th., I-II, q. 90, a. 4 c.), che poi applica in modo analogico ai vari tipi di legge che sopra abbiamo ricordato. Cf anche: F. De Vitoria, De potestate papae et concilii, in Relecciones Teológicas, ed. por L. G. Alonso Getino, Madrid 1934, II, p. 216; F. Suárez, De legibus, ac Deo legislatore, in Selections from three Works, Oxford 1944, II, II, p. 3.

[14] Cf J. Hervada, Coloquios propédeuticos sobre el derecho canónico, Pamplona 2002, pp. 39-46.

[15] “Es ist nichts schrecklicher als eine tätige Unwissenheit” (J. W. von Goethe, 1794). Penso a quanto sempre più spesso mi capita di venire a conoscenza: persone che hanno l’ufficio di consulenza giuridica di varie autorità e non distinguono tra norme di carattere generale e particolare come ignorano il loro relazionarsi, che fanno confusione tra comprensione stretta e larga e restrittiva ed estensiva di una norma, ecc. Ignoranza che produce confusione e non fa che creare divisioni e conflitti che potrebbero essere evitati con un’adeguata preparazione e competenza nel campo giuridico ed onestà intellettuale e morale.


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